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Nuova Normativa sul Credito ai Consumatori

La Direttiva sul credito ai consumatori” è stata recepita in Italia dal D.lgs. 141/2010 che ha previsto il necessario intervento regolamentare di Banca d'Italia al fine di  disciplinare le nuove regole da seguire in ambito di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari a cui gli intermediari hanno dovuto adeguarsi entro il 1 giugno 2011.

L’obiettivo della nuova regolamentazione è di permettere al consumatore di poter valutare in modo più trasparente le proposte di credito e di poter fare le proprie scelte in modo più consapevole e responsabile.

Le novità più importanti da conoscere:

L’ente che eroga il credito, banca, società finanziaria o ente creditizio, che chiameremo “finanziatore” deve fornire gratuitamente al cliente consumatore  tutte le informazioni necessarie per poter fare un confronto tra le offerte sul mercato.

IEBCC (Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori)
E’ il documento costituente Informativa Precontrattuale ed anche detto Modulo Secci, che Sintetizza le caratteristiche le condizioni economiche della proposta di finanziamento e prevede un esempio rappresentativo che evidenzia le modalità di calcolo del TAEG. Questo documento deve essere consegnato al consumatore prima della stipula del contratto.

TAEG (tasso annuo effettivo globale)
E’ l’unico indicatore di costo del finanziamento che garantisce un corretto raffronto tra le varie proposte esistenti sul mercato, riassumendo in un’unica cifra percentuale, oltre agli interessi ed eventuali compensi all’intermediario, le commissioni, le imposte e tutti i costi accessori che il cliente deve pagare.

La pubblicità
Le proposte pubblicitarie devono indicare in modo chiaro e trasparente tutte le condizioni economiche, le spese accessorie ed eventuali contratti accessori (ad esempio le coperture assicurative) se necessari per ottenere il credito.

Nella comunicazione pubblicitaria, nessuna voce concernente il costo del credito può avere maggiore evidenza del  TAEG (tasso annuo effettivo globale).

Recesso
Il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto, con effetto anche su eventuali contratti accessori, senza penali e senza alcun effetto sul contratto di compravendita del bene/servizio .

Rimborso anticipato
Il consumatore può estinguere anticipatamente il credito in qualsiasi momento,in  tutto o in parte, ed ha diritto alla riduzione degli interessi e dei costi, relativi alla durata residua del credito.

Venditore inadempiente
Nel caso in cui, colui che ha venduto il bene oggetto del finanziamento sia inadempiente e l'inadempimento non ha avuto scarsa importanza riguardo all'interesse del consumatore, il cliente, dopo aver messo in mora il venditore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito e del rimborso, da parte del finanziatore, delle rate già rimborsate e degli oneri eventualmente collegati.

Informazioni al cliente
Nella fase precontrattuale e nel periodo dei 14 giorni in cui il cliente ha diritto di recedere dal contratto, il finanziatore deve fornire assistenza gratuita al Consumatore.  Tutte le informazioni e chiarimenti adeguati eventualmente richiesti dal Cliente possono essere forniti tramite un servizio telefonico gratuito.