Le garanzie del prestito
Le garanzie sono strumenti giuridici che tutelano il
finanziatore dal rischio di insolvenza del cliente: in tal caso,
infatti, potrà rivalersi sui beni oggetto di una garanzia
reale o sulla persona fisica che ha fornito una garanzia
personale.
La concessione del prestito personale non è subordinata alla
presentazione di una garanzia reale (pegno o ipoteca su un bene
fisico), come avviene invece nel caso del mutuo immobiliare.
Azioni di tutela da parte del creditore
Per tutelarsi contro il rischio di insolvenza, alcuni
finanziatori richiedono la cambializzazione delle rate o la
concessione di garanzie personali, come la presentazione di una
fideiussione o la firma da parte di un coobbligato.
La richiesta di queste attestazioni è frequente soprattutto in
caso di importi elevati, di un periodo di ammortamento molto lungo,
di scarsa affidabilità creditizia del consumatore.
Scadenze non rispettate
Nella stipula del contratto viene indicata la data di scadenza
delle singole rate.
Nel caso di mancato pagamento delle singole rate entro le scadenze
stabilite, scattano i meccanismi contrattuali previsti per questa
ipotesi, tra i quali, generalmente, l'applicazione di penali a
carico del cliente o la maturazione di interessi di mora.
Se la posizione non verrà regolarizzata, il cliente potrà
essere segnalato alle competenti centrali rischi, condivise da
tutti gli operatori finanziari.
Il Garante per la tutela della privacy stabilisce la regolamentazione di tali centrali rischi: le segnalazioni possono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi. Inoltre i creditori, prima di effettuare la segnalazione, devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire.
Inadempimento del Fornitore
Se il bene o il servizio oggetto del finanziamento non viene
consegnato o non è conforme a quanto richiesto, il
Consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in
mora del fornitore, ha il diritto alla risoluzione del contratto di
credito.
Il finanziatore è obbligato a rimborsare al consumatore le
rate già pagate più gli oneri accessori eventualmente
applicati.
L’importo che il finanziatore ha versato nei confronti del
fornitore non può essere richiesto al consumatore.
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