Estinzione anticipata

Nel caso di contrazione di un finanziamento con modalità e tempi di rimborso stabiliti, può accadere che il debitore voglia chiudere in anticipo il contratto.

In questo caso si ha un’estinzione anticipata, che prevede la restituzione del capitale residuo in unica soluzione, degli interessi, se previsti, e di una penale (nel caso anche questa sia prevista).

Penale che non può superare l’1% per il credito al consumo e che da aprile 2007 è stata abolita sui mutui immobiliari contratti dopo tale data.