Estinzione anticipata
Nel caso di contrazione di un finanziamento con modalità e
tempi di rimborso stabiliti, può accadere che il debitore
voglia chiudere in anticipo il contratto.
In questo caso si ha un’estinzione anticipata, che prevede la
restituzione del capitale residuo in unica soluzione, degli
interessi, se previsti, e di una penale (nel caso anche questa sia
prevista).
Penale che non può superare l’1% per il credito al
consumo e che da aprile 2007 è stata abolita sui mutui
immobiliari contratti dopo tale data.