Nuova Normativa sul Credito ai Consumatori
La Direttiva sul credito ai consumatori” è stata recepita in Italia dal D.lgs. 141/2010 che ha previsto il necessario intervento regolamentare di Banca d'Italia al fine di disciplinare le nuove regole da seguire in ambito di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari a cui gli intermediari hanno dovuto adeguarsi entro il 1 giugno 2011.
L’obiettivo della nuova regolamentazione è di permettere al consumatore di poter valutare in modo più trasparente le proposte di credito e di poter fare le proprie scelte in modo più consapevole e responsabile.
Le novità più importanti da conoscere:
L’ente che eroga il credito, banca, società finanziaria o ente creditizio, che chiameremo “finanziatore” deve fornire gratuitamente al cliente consumatore tutte le informazioni necessarie per poter fare un confronto tra le offerte sul mercato.
IEBCC (Informazioni Europee di base sul Credito
ai Consumatori)
E’ il documento costituente Informativa Precontrattuale ed
anche detto Modulo Secci, che Sintetizza le caratteristiche le
condizioni economiche della proposta di finanziamento e prevede un
esempio rappresentativo che evidenzia le modalità di calcolo
del TAEG. Questo documento deve essere consegnato al consumatore
prima della stipula del contratto.
TAEG (tasso annuo effettivo globale)
E’ l’unico indicatore di costo del finanziamento che
garantisce un corretto raffronto tra le varie proposte esistenti
sul mercato, riassumendo in un’unica cifra percentuale, oltre
agli interessi ed eventuali compensi all’intermediario, le
commissioni, le imposte e tutti i costi accessori che il cliente
deve pagare.
La pubblicità
Le proposte pubblicitarie devono indicare in modo chiaro e
trasparente tutte le condizioni economiche, le spese accessorie ed
eventuali contratti accessori (ad esempio le coperture
assicurative) se necessari per ottenere il credito.
Nella comunicazione pubblicitaria, nessuna voce concernente il costo del credito può avere maggiore evidenza del TAEG (tasso annuo effettivo globale).
Recesso
Il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto di
credito entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto, con
effetto anche su eventuali contratti accessori, senza penali e
senza alcun effetto sul contratto di compravendita del
bene/servizio .
Rimborso anticipato
Il consumatore può estinguere anticipatamente il
credito in qualsiasi momento,in tutto o in parte, ed ha
diritto alla riduzione degli interessi e dei costi, relativi alla
durata residua del credito.
Venditore inadempiente
Nel caso in cui, colui che ha venduto il bene oggetto del
finanziamento sia inadempiente e l'inadempimento non ha avuto
scarsa importanza riguardo all'interesse del consumatore, il
cliente, dopo aver messo in mora il venditore, ha diritto alla
risoluzione del contratto di credito e del rimborso, da parte del
finanziatore, delle rate già rimborsate e degli oneri
eventualmente collegati.
Informazioni al cliente
Nella fase precontrattuale e nel periodo dei 14 giorni in
cui il cliente ha diritto di recedere dal contratto, il
finanziatore deve fornire assistenza gratuita al Consumatore.
Tutte le informazioni e chiarimenti adeguati eventualmente
richiesti dal Cliente possono essere forniti tramite un servizio
telefonico gratuito.