
Il contratto di finanziamento deve essere redatto per iscritto; in caso contrario deve considerarsi nullo.
Le copie redatte sono due una delle quali viene consegnata al
cliente. Nel caso si tratti di un credito finalizzato sottoscritto
in un negozio fisico le copie sono tre e una viene trattenuta dal
venditore.
Se si fa richiesta di finanziamento on line il cliente può
stamparsi direttamente il contratto in due copie: una da conservare
e una da spedire alla finanziaria o alla banca debitamente
firmata.
Il contratto deve indicare con chiarezza:
Contestualmente alla firma del contratto il cliente deve presentare:
Le informazioni richieste per la sottoscrizione del contratto di
finanziamento servono all’ente che eroga il credito per
effettuare la valutazione della pratica e possono essere comunicati
a soggetti che svolgono attività collegate (centrali di
rischio per la tutela del credito).
Le banche o società finanziarie possono richiedere per la loro metodologia di studio informazioni aggiuntive sul cliente. Tuttavia, secondo le disposizioni delle leggi sulla tutela della privacy, il cliente riceverà tutte le informazioni sulle modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, sui diritti di cui gode e sui soggetti a cui i dati potranno essere comunicati.
Il cliente potrà inoltre fornire o negare per iscritto il consenso al verificarsi di particolari trattamenti dei propri dati personali, ma è opportuno che la decisione venga presa dopo aver letto con attenzione la normativa.
Esistono due forme di contratto di finanziamento:
1. contratto che prevede la firma contestuale sia del cliente
che della banca/finanziaria. In questo caso gli obblighi
contrattuali scattano per entrambe le parti immediatamente dopo la
firma;
2. contratto sottoscritto solo dal cliente, ad esempio on line,
(completo dei suoi dati personali e delle condizioni economiche
applicabili) che rappresenta una ‘proposta’ dello
stesso ma che diventa un contratto vero e proprio con la lettera di
conferma con cui l'ente erogatore dichiara di accettarla.
Il cliente che abbia sottoscritto un contratto di finanziamento può decidere in ogni momento di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto di
credito entro 14 giorni dal ricevimento della conferma
dell’avvenuta conclusione del contratto, senza penali e senza
alcun effetto sul contratto di compravendita del bene/servizio,
mediante:
Entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso, il cliente dovrà restituire il capitale e gli interessi giornalieri ( indicati nelle Condizioni Economiche del contratto) maturati dal momento del finanziamento al momento in cui l’Ufficio “Gestione Recesso” riceve la raccomandata inviata dal cliente per recedere dal contratto.
E' da considerarsi nullo il contratto di finanziamento che non
è redatto per iscritto.
Nel caso di clausole mancanti o nulle il contratto è ritenuto
comunque valido e si procede nel seguente modo:
Dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento è regola l’invio a domicilio del cliente di una lettera di conferma nella quale vengono riepilogate con chiarezza le condizioni applicate.
Per tutta la durata del contratto il cliente è tenuto a rimborsare alla banca o società finanziaria l’ammontare del capitale ottenuto più gli interessi.
Il rimborso avviene attraverso delle rate alle scadenze e con le
modalità concordate nel contratto e il pagamento può
essere fatto tramite bollettini postali, addebito sul c/c bancario,
ecc. e’ importante ricordare che l’ente erogatore non
invia alcun avviso alla data di scadenza delle rate.
Quindi occorre porre la massima attenzione al rispetto delle
scadenze.
Durante il corso della durata del contratto, nel caso che cambino i dati personali del consumatore (recapito, numero telefonico, ecc.) è necessario che le modifiche vengano comunicate con tempestività per evitare possibili disguidi.